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Il diritto all'esenzione ticket per reddito è riconosciuto solo se il medico che effettua la prescrizione indica nella ricetta il codice di esenzione (E01, E02, E03, E04).

All'atto della prescrizione il medico di medicina generale/pediatra di famiglia/medico specialista potrà verificare, su esplicita richiesta dell'assistito, la presenza dell'assistito nell'elenco degli esenti per reddito e riportare il codice di esenzione sulla ricetta del SSN.
Se l’assistito non risulta nell’elenco degli esenti per reddito, il medico annulla con un segno la casella contrassegnata dalla lettera «N» (non esente) presente sulla ricetta. 
Se le condizioni di reddito cambiano e non si ha più diritto all’esenzione, occorre comunicarlo tempestivamente alla propria ASL di residenza.